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Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti |
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1.
L'interessato ha diritto di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile. |
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2.
L'interessato ha diritto di ottenere: |
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dell'origine
dei dati personali; |
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delle finalità e modalità
del trattamento; |
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della logica
applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; |
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degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; |
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dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. |
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3.
L'interessato ha diritto di ottenere: |
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l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; |
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la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; |
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l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. |
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4.
L'interessato ha diritto di opporsi,
in tutto o in parte: |
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per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta; |
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al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. |
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Art. 8. Esercizio dei diritti
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1.
I diritti di cui all'articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite
di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo. |
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2.
I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145,
se i trattamenti di dati personali
sono effettuati: |
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in base alle disposizioni del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge luglio
1991, n. 197,e successive modificazioni,
in materia di riciclaggio; |
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in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991,n.
419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172,
e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste
estorsive; |
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da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione; |
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da un soggetto
pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici,in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari,
nonchè alla tutela della loro
stabilità; |
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ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto
in sede giudiziaria; |
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da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche
in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397; |
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per ragioni di
giustizia, presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia; |
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ai sensi dell'articolo 53, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121. |
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3.
Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi dicui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed
f) provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui
alle lettere c), g) ed h) del medesimo
comma, provvede nei modi di cui all'articolo
160. |
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4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, quando non riguarda dati di carattere
oggettivo, può avere luogo
salvo che concerna la rettificazione
o l'integrazione di dati personali
di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti
di tipo soggettivo, nonchè
l'indicazione di condotte da tenersi
o di decisioni in via di assunzione
da parte del titolare del trattamento. |
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Art. 9. Modalità di esercizio |
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1.
La richiesta rivolta al titolare o
al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo
sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può
essere formulata anche oralmente e
in tal caso è annotata sinteticamente
a cura dell'incaricato o del responsabile. |
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2.
Nell'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato
può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia. |
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3.
I diritti di cui all'articolo 7 riferiti
a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o
per ragioni familiari meritevoli di
protezione. |
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4.
L'identità dell'interessato
è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia
di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona
giuridica, un ente o un'associazione,
la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base
ai rispettivi statuti od ordinamenti. |
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5.
La richiesta di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, è formulata liberamente
e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni. |
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Art. 10. Riscontro all'interessato |
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1.
Per garantire l'effettivo esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7
il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte,
in particolare: |
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ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati
ad un'accurata selezione dei dati
che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili; |
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a semplificare le modalità
e a ridurre i tempi per il riscontro
al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi preposti alle
relazioni con il pubblico. |
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2.
I dati sono estratti a cura del responsabile
o degli incaricati e possono essere
comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che
in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione
dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per
via telematica. |
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3.
Salvo che la richiesta sia riferita
ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie
di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta
è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1. |
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4.
Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro
alla richiesta dell'interessato può
avvenire anche attraverso l'esibizione
o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti. |
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5.
Il diritto di ottenere la comunicazione
in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a
terzi, salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione
di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all'interessato. |
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6.
La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione
di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri
per la comprensione del relativo significato. |
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7.
Quando, a seguito della richiesta
di cui all'articolo 7, commi1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto
un contributo spese non eccedente
i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso
specifico. |
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8.
Il contributo di cui al comma 7 non
può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione
al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta
è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale
supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari,
si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità
o all'entità delle richieste
ed è confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato. |
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9.
Il contributo di cui ai commi 7 e
8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro. |
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